5 ottobre 2009
Movimentazione Manuale dei Carichi, cosa cambia?
Durante un sopralluogo, mentre stavo raccogliendo dati per una Relazione tecnica sulla Movimentazione dei Carichi, si avvicina il capo reparto e mi chiede: – Ingegnere, allora quanto posso far “tirare su” ai mie ragazzi? – e continua – Quà comunque non ci sono problemi, tutti i sacchi sono a norma, vede? Pesano 25 Kg!
Beata 626, l’unica cosa che è riuscita a far capire in tutto il testo del Titolo V e dell’Allegato VI, è stata che il peso era da considerarsi limite se superava 30 Kg.
E pensare che quei 30 Kg ce li siamo inventati noi italiani, e non sono nè presenti esplicitamente nella Direttiva 90/269/CE, nè vi sono indicati implicitamente. Il nostro legislatore, però, si è sentito in dovere di dare delle indicazioni nell’allegato VI. Come elementi di riferimento per il rischio dorso-lombare, ad una traduzione corretta della frase “il carico è troppo pesante” ha voluto aggiungere, tra parentesi, 30 kg. Ricordate? da quel momento sono spariti i bei sacchi di cemento da 50 kg e sono comparse le confezioni da 25 kg.
Ma questo basta? Proviamo a vedere.
Anche se conl’introduzione del D.Lgs. 81/08 sembra che per la Movimentazione Manuale dei Carichi non sia cambiato nulla, se guardiamo approfonditamente i tre articoli del Titolo VI (167, 168, 169), alcuni punti chiave sono stati introdotti.
Articolo 167 comma 2: Ai fini del presente Titolo, s’intendono: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.
1. E’ già una innovazione radicale, non parliamo più di patologie dorso-lombari, ma di patologie da sovraccarico biomeccanico. Entra in gioco tutto lo studio nel NIOSH americano per il rachide, ma anche dell’EPM di Milano per gli arti superiori. Il tutto è confermato con la lettera b) ove non si parla più solamente di lesioni a carico delle stutture osteomiotendinee …. a livello dorso-lombare, ma di patologie da sovraccarico biomenccanico di TUTTE le stutture e distretti che possono essere coinvolti.
Articolo 168 comma 3: Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
2. Abbiamo delle indicazioni chiare, per la valutazione del rischio occorre fare riferimento alle Norme Tecniche, e visto che ci sono e sono specifiche, il valutatore non può scegliere, deve usare quelle indicate.
Allegato XXXIII: Premessa (non c’era nella 626) La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente ALLEGATO.
3. Ciò significa che per una corretta valutazione non possiamo considerare distintamente e separatamente gli elementi di riferimento, dobbiamo integrarli. Non è solo il peso che crea il rischio, è come viene spostato, è conseguenza dell’ambiente di lavoro, è da chi è spostato, il tutto visto globalmente.
Allegato XXXIII: Riferimenti a Norme Tecniche Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, comma 3.
4. E a questo punto non c’è più da discutere quando un testo di legge inserisce le Norme Tecniche di riferimento citando numero e sottoparti, non abbiamo più possibilità di scegliere. Il metodo NIOSH pubblicato nel 1994 e contenuto in queste norme, diventa ufficialmente la metodologia unica da utilizzare pe la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico per il rachide.
Una singolarità e curiosità di queste norme, in particoalre della 11228 parte 1 (lifting). Quando si parla di distretti coinvolti con il sollevamento di carichi è citato chiaramente il disco intervertebrale (lo sapevamo), ma la norma precisa che il calcolo del peso raccomandato è valido per la popolazione adulta e sana, tenendo distinti gli adolescenti e i cosidetti “old labour”. Non so voi che state leggendo, ma io mi sono sentito invecchiare di colpo quando ho scoperto che “per norma” i lavoratori anziani (almeno per quanto riguarda il rachide, e per la popolazione americana utilizzata per questi studi) sono quelli che hanno superatoi 45 anni!
Scritto il 8-10-2009 alle ore 14:45
“[..] Quà comunque non ci sono problemi, tutti i sacchi sono a norma [..]”… hanno le maniglie.
Scritto il 9-10-2009 alle ore 23:24
Effettivamente, spesso, la presenza di maniglie viene considerata una condizione sufficente per movimentare il carico. Purtroppo anche le maniglie hanno delle regole ben precise!!!!
Scritto il 4-11-2009 alle ore 12:05
da che mi risulta, le ISO 11228 sono solo in inglese, qualcuno è a conoscenza di una buona traduzione in italiano?
Scritto il 5-11-2009 alle ore 10:32
In effetti le ISO 1128 per ora sono solo in inglese. Come Unità di Ricerca EPM di Milnao le stiamo traducendo per conto dell’UNI. Il lavoro è in fase di ultimazione, probabilmente verranno pubblicate dall’UNI all’inizio del 2010. E’ in fase di revisione, aggiornamento e pubblicazione, sempre a cura del Gruppo EPM, anche il “famoso” Dossier/Manuale sulla MMC dell’Associazione Ambiente e Lavoro (pubblicato nel 1996) che conterrà alcuni paragrafi interpretativi delle tre parti della Norma. Se hai bisogno di chiarimenti sentiamoci, non ci sono problemi.
Scritto il 16-3-2010 alle ore 15:35
Ho necessità di applicare Niosh in una attivtà industriale in cui vi è una asimmetria fra il punto di prelievo ed il punto di rilascio di 180° ma non è assolutamente necessario avere rotazioni del busto in quanto la postazione è assolutamente libera. Istintivamente avrei applicato un angolo pari a 0° con un fattore di correzzione del peso pari ad 1 ma legendo le “Linee guida della società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale” dice che in questo caso è da considerare comunque una rotazione pari alla metà cioé 180/2=90 con un fattore di correzione pari a 0,71.
Vorrei un suo parere.
Grazie
Scritto il 17-3-2010 alle ore 13:54
Occorre chiarire che il metodo NIOSH è un metodo basato sull’osservazione. Tutte le variabili devono essere “misurate” ma comunque successivamente pesate in funzione della moda comportamentale dell’operatore. Le linee guida da lei citate prendono spunto dagli indirizzi dati dall’Unità di Ricerca Ergonomia della Postura e del Movimento di Milano a cui io appartengo. In pratica occorre analizzare il comportamento effettivo dell’operatore. Se io pongo origine del prelievo e destino del deposito a 180° lasciando (poco) spazio all’operatore questo all’inizio effettivamente muoverà i piedi e la torsione risulterà assente, ma se l’attività si svolge per lungo tempo o il lavoro è vincolato ad un ritmo (p.e. obbligo di consegna di un pallet pieno ogni 30 minuti) allora osservando il lavoratore si noterà che gradualmente, per effettuare la movimentazione, eseguirà torsioni sempre più rilevanti. Da questo si ipotizza quindi che statisticamente l’angolo medio che si presenta risulti la metà dell’angolo tra origine e destino, da cui 90°. Ripeto, comunque, che è l’osservazione che definisce l’effettivo angolo da utilizzate per il calcolo (moda comportamentaloe dell’operatore). Spero di esserle stato di aiuto.
Scritto il 20-3-2010 alle ore 14:15
Vorrei solo aggiungere alla richiesta precedente che l’oggetto di tale movimentazione pesa 2,5 kg e vorrei sapere se in questo caso è sbagliato utilizzare NIOSH (che prevede pesi superiori a 3 kg)oppure essendo 2,5 kg prossimo ai 3 kg il suo utilizzo è lecito.
Grazie
Scritto il 21-3-2010 alle ore 20:04
La fortuna di tutti i tecnici sono le Norme. Per quello che riguarda la Movimentazione dei Carichi abbiamo la ISO 11228-1 e la EN 1005-2, entrambi nel loro campo di applicazione dicono che si può parlare di MMC se il carico è di 3 kg o più. Adisotto parliamo di ISO 11228-3 Movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza. Se vuole a partire dal prossimo mese presso lo studio Fonzar ad Aquileia parte un percorso formativo su tutte queste norme e metodi di valutazione organizzato da Fonzar con noi dell’EPM.
Scritto il 9-1-2012 alle ore 21:40
Ho 52 anni e sono alle dipendenze come autista. Nel turno di lavoro di h7.30 su 5 giorni, movimento carrelli ruotati da 250 a 500 kg dovendoli ” TIRARE” nella fase di scarico sino alla sponda idraulica del mezzo.. Come faccio a sapere, per tutelare la mia salute, se tutto ciò è regolare? i dolori ai gomiti e alle scapole si fan sentir ma se arrivano alla schiena?? Grazie
Scritto il 27-8-2013 alle ore 15:48
Nel caso di peso inferiore a 3 kg. non si parla di MMC. Però nel caso di sollevamento multiplo o frammisto in cui l’operatore esegue ad ogni ciclo la movimentazione di 10, 4, 6, 1 e 5 kg, il peso effettivamente sollevato può essere la media di tutti oppure devo non considerare 1 kg, pur essendo nella seguenza?
Grazie
Scritto il 27-8-2013 alle ore 16:35
Salve Mario, l’attività di sollevamento di pesi su differenti dislocazioni orizzontali, prelievi a più altezze, depositi a più altezze, pesi differenti, viene chiamato compito di sollevamento multiplo o complesso che implica il calcolo di Indice di Sollevamento Composto I.S.C. con un’apposita formula abbastanza comlessa.
In particolare se sono presenti pesi differenti, non è possibile fare la media dei pesi, perchè il rachide non media la fatica dei sollevamenti ma lavora per cumulo. In pratica sente l’affaticamento determinato dal peso più pesante e a questo “aggiunge il lavoro che deve eseguire” per gli altri compiti.
In questo ragionamento, per definizione e norma, non entrano in gioco i pesi inferiori a tre chilogrammi per cui la frequenza di sollevamento sarà determinata dal numenro di azioni di sollevamento dei soli pesi superiori a tre chilogrammi nel tempo ciclo di movimentazione osservato.
Buon lavoro.