16 Novembre 2009

Malattie Professionali, Valutazione del Rischio e presunzione Legale

Ho letto con interesse i tre post di Mauro Del Pup (I “rischi“ delle malattie professionali: parte 1; I “rischi“ delle malattie professionali: parte 2; I “rischi“ delle malattie professionali: parte 3) sui problemi che possono portare le Malattie Professionali in campo assicurativo e concordo con lui, in particolare per ciò che riguarda le perplessità relative alla gestione interna ad una azienda sia per quanto riguarda le polizze assicurative, che per la gestione delle Malattie Professionali stesse.

La visione di Mauro è  ovviamente correlata alla sua esperienza professionale. Vorrei affrontare con voi lo stesso tema, ma dal punto di vista della gestione del rischio.

Credo infatti che innanzitutto, la gestione delle malattie professionali in azienda debba essere preceduta, come tutte le attività che riguardano la sicurezza, da una corretta e adeguata Valutazione del Rischio. Solamente conoscendo lo “stato dell’arte” della propria Azienda ed in particolare la storia lavorativa e dell’esposizione dei lavoratori ai pericoli presenti, il Datore di Lavoro potrà definire un piano di azioni e di miglioramenti atti a prevenire non solo gli infortuni, ma anche le patologie lavoro correlate e contrastare le supposizioni legali di correlazione lavorativa.

L’evoluzione della giurisprudenza per quanto riguarda queste tematiche è stata tale che il Datore di Lavoro non può più permettersi di sottovalutarle e solamente lo stumento della Valutazione del Rischio può aiutarlo.

Facciamo un po’ di storia.

Nel D.P.R. 1124 del 1965 che istituisce l’assicurazione obbligatoria mediante la nascita dell’INAIL, troviamo per la prima volta esplicitamente, nell’allegato 4 la Tabella delle Malattie  Professionali nell’industria e nell’allegato 5 la Tabella delle Malattie  Professionali nell’agricoltura.

In questo “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria”, l’articolo 10 chiarisce che -  “L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro” - e questo paragrafo sembra risolvere tutti i problemi assicurativi di un eventuale infotunio o malattia professionale, ma purtroppo l’articolo prosegue con - “Nonostante l’assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.” -

Il Datore di Lavoro quindi, per potere essere certo di non aver bisogno di una ulteriore assicurazione che copra la sua responsabilità civile e  usufruire della sola Assisurazione dell’INAIL, non deve essere responsabile degli eventi (infortuni e malattie professionali) che accadono ai dipendenti della sua Azienda. Ciò significa che deve ottemperate integralmente alle Norme e Leggi sulla sicurezza e che gli eventi occorsi in azienda non possono essere conseguenza di eventuali non conformità Legali (sperando che basti!)

L’articolo successivo, l’11 definisce poi il famoso, controverso, diabolico “diritto di regresso” da parte dell’Istituto assicuratore verso le persone che sono state riconosciute civilmente responsabili. Esse dovranno rifondere l’Istituto “delle somme pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie”. - “La sentenza che accerta la responsabilità civile a norma dell’articolo 10, è sufficente a costituire l’istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme pagate dall’istituto stesso.”

Ma chi deve denunciare una malattia professionale? Forse pochi sanno che non è solo il Medico Competente che deve denunciare una possibile malattia professionale, ma bensì (aricolo 139) - “E’ obbligatoria PER OGNI MEDICO, CHE NE RICONOSCA L’ESISTENZA, la denuncia delle malattie professionali (omissis..).” - La violazione di questo comma è punita penalmente con con L’ARRESTO FINO A TRE MESI che salgono a quattro se il medico che non ha proceduto alla segnalazione è proprio il Medico Competente.

Il “Testo Unico per l’assicurazione obbligatoria” è stato modificato successivamente dal D.Lgs. n.38/2000. In questa nuova Norma, per ciò che concerne le malattie professionali, troviamo l’articolo 10 che costituisce la Commissione Scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica delle tabelle degli Allegati 4 e 5 del T.U. citate precedentemente. Sempre in questo articolo però troviamo una precisazione (comma 4.): sono da considerare  malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle citate delle quali però il lavoratore dimostri l’origine professionale (cosa comunque notevolmente improba per qualsiasi lavoratore).

A conclusione della “storia” troviamo infine due Decreti Ministeriali che contengono l’aggiornamento delle “malattie tabelate e le lavorazioni conseguenti”. Il primo è del 27 aprile 2004, il secondo del 9 aprile 2008 è diventato famoso, proprio perchè introduce per tutte le patologie riportate la “presunzione legale di origine professionale”. Ma allora ci si è chiesto, (e se lo sono chiesti anche i tecnici della CONTARP nell’ultimo Seminario Nazionale tenutosi a fine settembre e Varese) è ancora necessario eseguire la Valutazione del Rischio, se la presunzione legale opera quando l’adibizione alle lavorazioni tabellate avviene in maniera almeno non occasionale?

Credo che la risposta sia nella Circolare dell’INAIL del 24 luglio 2008 che riporta:

l’INAIL potrà superare la presunzione legale d’origine professionale della patologia denunciata solo ed esclusivamente dimostrando che:

•  il lavoratore sia stato addetto in maniera sporadica o occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata, ove specificamente indicate;

•  il lavoratore sia stato concretamente esposto all’agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente a cagionare la patologi;

•  la malattia sia riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa.

Quindi, solamente con una valutazione del rischio approfondita, che sia eseguita per mansione, con dovuti campionamenti o analisi metodologiche riconosciute e normate, e che addirittura possa contenere la storia lavorativa e di esposizione al rischio del lavoratore si riuscirà a contrastare una correlazione Legalmente determinata. Questo valorizza sicuramente il Documento di Valutazione del Rischio che ogni Azienda DEVE avere. Ma quanto costerà, in risorse umane ed economiche, un Documento che con i suoi contenuti sia in grado di rispondere alle richieste dell’INAL?

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2 Commenti a “Malattie Professionali, Valutazione del Rischio e presunzione Legale”

  1. Ugo Fonzar scrive:

    i tre punti di cui sopra
    in pratica
    fanno “partire” in quarta sempre l’inail

    e, in tono polemico, mooolto polemico dico: ma cosa serve una assicurazione (purtroppo obbligatoria) se si rivale (con azione di regresso) sempre sul datore di lavoro?

    salutoni

    PS: grazie Marco! :)

  2. Marco Placci scrive:

    Grazie Ugo.
    Il dubbio è proprio questo! Non credo sia polemica, ma realtà. Il regreso è un Istituto notevolmente strano e contorto … Che comporta, di conseguenza, la necessità per il Datore Lavoro di un’assicurazione che VERAMENTE lo copra e lo protegga da quello che può accadere nella sua Azienda.

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