16 novembre 2009
Malattie Professionali, Valutazione del Rischio e presunzione Legale
Ho letto con interesse i tre post di Mauro Del Pup (I “rischi“ delle malattie professionali: parte 1; I “rischi“ delle malattie professionali: parte 2; I “rischi“ delle malattie professionali: parte 3) sui problemi che possono portare le Malattie Professionali in campo assicurativo e concordo con lui, in particolare per ciò che riguarda le perplessità relative alla gestione interna ad una azienda sia per quanto riguarda le polizze assicurative, che per la gestione delle Malattie Professionali stesse.
La visione di Mauro è ovviamente correlata alla sua esperienza professionale. Vorrei affrontare con voi lo stesso tema, ma dal punto di vista della gestione del rischio.
Credo infatti che innanzitutto, la gestione delle malattie professionali in azienda debba essere preceduta, come tutte le attività che riguardano la sicurezza, da una corretta e adeguata Valutazione del Rischio. Solamente conoscendo lo “stato dell’arte” della propria Azienda ed in particolare la storia lavorativa e dell’esposizione dei lavoratori ai pericoli presenti, il Datore di Lavoro potrà definire un piano di azioni e di miglioramenti atti a prevenire non solo gli infortuni, ma anche le patologie lavoro correlate e contrastare le supposizioni legali di correlazione lavorativa.
L’evoluzione della giurisprudenza per quanto riguarda queste tematiche è stata tale che il Datore di Lavoro non può più permettersi di sottovalutarle e solamente lo stumento della Valutazione del Rischio può aiutarlo.
Facciamo un po’ di storia.
Nel D.P.R. 1124 del 1965 che istituisce l’assicurazione obbligatoria mediante la nascita dell’INAIL, troviamo per la prima volta esplicitamente, nell’allegato 4 la Tabella delle Malattie Professionali nell’industria e nell’allegato 5 la Tabella delle Malattie Professionali nell’agricoltura.
In questo “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria”, l’articolo 10 chiarisce che - “L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro” – e questo paragrafo sembra risolvere tutti i problemi assicurativi di un eventuale infotunio o malattia professionale, ma purtroppo l’articolo prosegue con - “Nonostante l’assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato.” -
Il Datore di Lavoro quindi, per potere essere certo di non aver bisogno di una ulteriore assicurazione che copra la sua responsabilità civile e usufruire della sola Assisurazione dell’INAIL, non deve essere responsabile degli eventi (infortuni e malattie professionali) che accadono ai dipendenti della sua Azienda. Ciò significa che deve ottemperate integralmente alle Norme e Leggi sulla sicurezza e che gli eventi occorsi in azienda non possono essere conseguenza di eventuali non conformità Legali (sperando che basti!)
L’articolo successivo, l’11 definisce poi il famoso, controverso, diabolico “diritto di regresso” da parte dell’Istituto assicuratore verso le persone che sono state riconosciute civilmente responsabili. Esse dovranno rifondere l’Istituto “delle somme pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie”. – “La sentenza che accerta la responsabilità civile a norma dell’articolo 10, è sufficente a costituire l’istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme pagate dall’istituto stesso.”
Ma chi deve denunciare una malattia professionale? Forse pochi sanno che non è solo il Medico Competente che deve denunciare una possibile malattia professionale, ma bensì (aricolo 139) – “E’ obbligatoria PER OGNI MEDICO, CHE NE RICONOSCA L’ESISTENZA, la denuncia delle malattie professionali (omissis..).” – La violazione di questo comma è punita penalmente con con L’ARRESTO FINO A TRE MESI che salgono a quattro se il medico che non ha proceduto alla segnalazione è proprio il Medico Competente.
Il “Testo Unico per l’assicurazione obbligatoria” è stato modificato successivamente dal D.Lgs. n.38/2000. In questa nuova Norma, per ciò che concerne le malattie professionali, troviamo l’articolo 10 che costituisce la Commissione Scientifica per l’elaborazione e la revisione periodica delle tabelle degli Allegati 4 e 5 del T.U. citate precedentemente. Sempre in questo articolo però troviamo una precisazione (comma 4.): sono da considerare malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle citate delle quali però il lavoratore dimostri l’origine professionale (cosa comunque notevolmente improba per qualsiasi lavoratore).
A conclusione della “storia” troviamo infine due Decreti Ministeriali che contengono l’aggiornamento delle “malattie tabelate e le lavorazioni conseguenti”. Il primo è del 27 aprile 2004, il secondo del 9 aprile 2008 è diventato famoso, proprio perchè introduce per tutte le patologie riportate la “presunzione legale di origine professionale”. Ma allora ci si è chiesto, (e se lo sono chiesti anche i tecnici della CONTARP nell’ultimo Seminario Nazionale tenutosi a fine settembre e Varese) è ancora necessario eseguire la Valutazione del Rischio, se la presunzione legale opera quando l’adibizione alle lavorazioni tabellate avviene in maniera almeno non occasionale?
Credo che la risposta sia nella Circolare dell’INAIL del 24 luglio 2008 che riporta:
l’INAIL potrà superare la presunzione legale d’origine professionale della patologia denunciata solo ed esclusivamente dimostrando che:
• il lavoratore sia stato addetto in maniera sporadica o occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata, ove specificamente indicate;
• il lavoratore sia stato concretamente esposto all’agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente a cagionare la patologi;
• la malattia sia riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa.
Quindi, solamente con una valutazione del rischio approfondita, che sia eseguita per mansione, con dovuti campionamenti o analisi metodologiche riconosciute e normate, e che addirittura possa contenere la storia lavorativa e di esposizione al rischio del lavoratore si riuscirà a contrastare una correlazione Legalmente determinata. Questo valorizza sicuramente il Documento di Valutazione del Rischio che ogni Azienda DEVE avere. Ma quanto costerà, in risorse umane ed economiche, un Documento che con i suoi contenuti sia in grado di rispondere alle richieste dell’INAL?
Scritto il 16-11-2009 alle ore 21:42
i tre punti di cui sopra
in pratica
fanno “partire” in quarta sempre l’inail
e, in tono polemico, mooolto polemico dico: ma cosa serve una assicurazione (purtroppo obbligatoria) se si rivale (con azione di regresso) sempre sul datore di lavoro?
salutoni
PS: grazie Marco!
Scritto il 19-11-2009 alle ore 10:42
Grazie Ugo.
Il dubbio è proprio questo! Non credo sia polemica, ma realtà. Il regreso è un Istituto notevolmente strano e contorto … Che comporta, di conseguenza, la necessità per il Datore Lavoro di un’assicurazione che VERAMENTE lo copra e lo protegga da quello che può accadere nella sua Azienda.
Scritto il 17-4-2012 alle ore 10:48
Salve il mio nome è Daniele avrei alcune domande riguardanti lamalattia professionale ho avuto un problema alla schiena nel dicembre del 2011 esattamente il 6 dopo un’infortunio sul lavoro,consegne per corriere espresso con camion con sponda,dopo un mesedi incontri ed analisi l’INAIL mi congeda esattamente il 30 dicembre 2012 non riuscendo a lavorare con forti dolori di schiena ho preso un mese di INPS terminato ilperiodo ho dato le dimissioni mensionando che non riuscivo a svolgere il lavoro dato che avevo un problema alla schiena.
Dopo una risonanza magnetica si è riscontrato un’erni ed una protrusione discale(inizio di ernia)
Ho inoltrato domanda all’INAIL tramite il patronato per lamalattia professionale e sono in attesa che mi chiamano per la visita di accertamento del medico legale.
Le mie perplessita sono mi daranno dei punti di invalidità?
Se si quanto li pagano e quanto?
Quanto dura la malattia professionale?
Posso segnarmi al collocamneto con le liste protette?
Posso essere assunto ed usufruire della malattia professionale?
Non mi hanno pagato ne il TFR ne la malattia dell’INAIL (1 mese) ho fatto anche richiesta all’INPS per la remissione diretta ed ero segnato con contratto e tempo indeterminato con S.r.l.
Grazie per l’attenzione spero di avere una risposta perche l’informazione a riguardo è veramente scarsa
Scritto il 18-2-2013 alle ore 12:17
Buongiorno volevo sapere un po di informacioni per il mio problema.Lavoro come carrelistta di una aziemda da 12 ani da circa 3 anni fa ho comincato avere problemi con schiena dopo di 3 messi guida dolore continuava che fine conti sono andato malatia e fatto le visite fisiatrice e anche ressonanca magnetica dove hai trovato (protrusione L5S1 con disco parzialmente collassato e protruso lateralmente con impingment sulla radice L5 a dx),doppo di visita medico di lavoro dove lui non mi voleva lasciare guidare sono sempre nell mio posto di lavoro il dolore sontinuae io sto pensare di lasciare mio posto di lavoro e tornare a casa mia perche sono straniero .chiedo come devo continuare perche dolore continua e io non poso stare sul mio posto di lavoro,si po chiedere come malatia profesionale,come devo continuare?Grazie per la vostra risposta
Scritto il 29-5-2014 alle ore 12:22
Buongiorno sono laila avrei bisogno di risposte alle domande che vi farò: faccio la parrucchiera da 15anni ed ora dopo ciò hanno riscontrato una grande sensibilizzazione a prodotti usati nel mio campo.da 4mesi dopo aver fatto prove allergiche e rast, risultata positiva ad una dermatite da contatto, allergica a parafenilediamina e parabeni… Ho avviato pratica con certificato per malattia professionale. Con inailil dottore mi ha dato una settimana di malattia per prassi.. Dopo quanto dovrebbero chiamare. Inail? Se entro i gg di malattia nn mi chiamano Cosa devo fare?devo far fare certificato continuativo? (la d’aprile di lavoro mi uccide) Grazie mille a presto