14 Dicembre 2009
Un rischio dimenticato: i videoterminali e i loro addetti
Il Decreto 81/08 ormai è storia, noto a tutti. Si effettuano convegni sui suoi Titoli, si analizzano i contenuti, si interpretano i vari articoli. Ormai tutti i rischi che tratta il Testo Unico sono stati oggetto di seminari e conferenze …. Tutti tranne uno: il Titolo VII - Attrezzature munite di Videoterminali. (!)
Eppure anche questo Titolo è Legge, è Recepimento di Direttiva Europea, e fra l’altro anche questa parte era già contenuta nella 626 !!!! Ma allora perchè una dimenticanza così eclatante? Forse perchè gli addetti al computer solitamente sono impiegati … E si sa gli impiegati stanno bene … Non sono operai! Quindi non si devono lamentare e comunque non hanno certo problemi!!! (almeno non li hanno grossi come in produzione).
Ribadisco che è Legge, e che rimane “da parte”, sconosciuta, misconosciuta. Il Titolo VII è recepimento della Direttiva Europea, 270/90/CE, redatta in ambito Ergonomico, in cui troviamo tutte le indicazioni “tecniche” che devono essere ossevare per il benessere dell’utilizzazore del Videoterminale. Queste indicazioni sono proposte integralmente nell’Allegato XXXIV.
Vorrei però soffermarmi prevalentemente in una specifica analisi: quella dei primi tre articoli del Titolo VII: gli articoli 172, 173 e 174. Questo per dimostrare quanto è importante una visione integrata e multifattoriale di qualsiasi posto di Lavoro, anche se solamente definito per l’uso di un computer.
Innanzitutto nell’articolo 172 non troviamo più, tra le esclusioni, (vd. Dl.Lgs. 626/94 art. 50 lett. d) “i sistemi denominati “portatili” ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro”. Questa esclusione è stata eliminata perchè, ovviamente, nei 14 anni trascorsi tra i due Decreti di portatili nei posti di lavoro ne sono sorti tantissimi. Ma cosa è stato fatto dopo la pubblicazione del Testo Unico? Quanti utilizzatori di portatili hanno visto integrare, come dice l’Allegato XXXIV, il loro sistema con “una tastiera e un mouse esterno nonchè un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo“? Girando per uffici mi capita di vedere le scrivanie (in particolare dei quadri o dei dirigenti) con il portatile utilizzato sistematicamente, e per lungo tempo, tal quale, senza integrazioni. Gli utilizzatori, però, spesso si lamentano in silenzio, sottovoce, che “dopo alcune ore di utilizzo effettivamente la tastiera risulta notevolemente scomoda” e alla sera mani e schiena mandano segnali preoccupanti!!
Nell’articolo 173 troviamo le definizioni di videoterminale, posto di lavoro e lavoratore. Il Videoterminale è uno schermo alfanumerico (amministrazione) o grafico (progettazione) a prescindere dal tipo di visualizzazione, strettamente correlato al “Posto di Lavoro” che comprende numerosi accessori: “la tastiera o il sistema di immissione dati, INCLUSO IL MOUSE (novità), il software di intefaccia, gli accessori, le apparecchiature connesse, il TELEFONO, il modem,la stampante, il supporto per documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonchè L’AMBIENTE DI LAVORO IMMEDIATAMENTE CIRCOSTANTE.”
L’analisi, la valutazione per l’utilizzo del Videoterminale, quindi, non può solamente soffermarsi alle indicazioni di questo Allegato, ma si deve estende all’Allegato IV relativo agli ambienti di lavoro.
Come quindi possiamo dedurre l’analisi di una postazione con uso di videoterminali è più approfondita rispetto a quella solitamente ipotizzata del tipo “Il computer c’è? La tastiera e il mouse ci sono?” Ok, allora è tutto a posto, cosa vuoi che succeda?
Il lavoratore è definito come colui che “utilizza un’attrezzatuta munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali”, dedotte le interruzioni di legge. Sono interessanti (:-) ) quelle schede che solitamente sono spedite tramite e-mail dall’RSPP, senza una propedeutica formazione e informazione (obbligatoria vd. art.177), inviate allo scopo di far autodeterminare al lavoratore le ore di utilizzo del Videoterminale, quasi considerandone la compilazione una “liberatoria” per i passi successivi. Ma i passi successivi sono vincolati alla durata di utilizzo del Videoterminale?
Avete letto l’articolo 174?
- “Il Datore di Lavoro all’atto della Valutazione delRischio di cui all’art.28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo a) ai rischio per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o metale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale…
- il Datore di Lavoro adotta misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alla Valutazione di cui al comma 1 …..
- il Datore di Lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’Allegato XXXIV.
Leggendolo attentamente, possiamo affermare che da nessuna parte viene riportato che la Valutazione del posto di lavoro con uso di videoterminale è da effettuarsi SOLAMENTE se il lavoratore lo utilizza per più di 20 ore (medie) settimanali. L’analisi deve essere effettuata su ogni postazione indipendentemente dal tempo di utilizzo. L’analisi, inoltre, fa parte dell’ambito ergonomico, e quindi non può prescindere dalle misure antropometriche dell’utilizzatore. In parole povere è una Valutazione “ad personam”.
L’art. 173 ci spiega inoltre COME dobbiamo fare la valutazione e COSA dobbiamo analizzare: TUTTE le indicazioni dell’Allegato XXXIV che riassumiamo qui di seguito:
- Schermo;
- Tastiera e dispositivi di puntamento;
- Piano di Lavoro;
- Sedile di Lavoro;
- Computer portatili;
- spazio;
- Illuminazione;
- Rumore;
- Radiazioni;
- Parametri microclimatici;
- Interfaccia elaboratore/uomo.
Solo dopo aver esaminato approfonditamente tutti questi elementi e averli confrontati con i Requisiti Minimi richiesti dall’Allegato, potremmo affermare di aver eseguito una “adeguata” Valutazione del Rischio da Videoterminali, pronti per poter proporre delle azioni di miglioramento seguento i dettami dell’articolo 174.
Un’ultima cosa: all’inizio dell’Allegato XXXIV viene affermato che gli stessi requisiti minimi si applicano sia a Lavoratori a Progetto che ai Collaboratori coordinati e continuativi ….. Neanche loro e le loro postazioni devono quindi scappare alla Valutazione!!!


Scritto il 8-1-2010 alle ore 11:38
Ciao Marco,
entro oggi per la prima volta nel tuo blog e quante sorprese!
Condivido quanto scritto sui VDT: strano che esista un Titolo a loro dedicato ma manchi completamente la consapevolezza della problematica!
A risentirci!
Scritto il 24-2-2010 alle ore 22:25
e dire che siamo tutti (o quasi) esposti!