<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Marco Placci</title>
	<atom:link href="http://marcoplacci.postilla.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcoplacci.postilla.it</link>
	<description>Solo un altro blog Postilla - il blog dei professionisti per i professionisti</description>
	<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:39:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un rischio dimenticato: i videoterminali e i loro addetti</title>
		<link>http://marcoplacci.postilla.it/2009/12/14/un-rischio-dimenticato-i-videoterminali-e-i-loro-addetti/</link>
		<comments>http://marcoplacci.postilla.it/2009/12/14/un-rischio-dimenticato-i-videoterminali-e-i-loro-addetti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Placci</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Igiene e sicurezza del lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<category><![CDATA[lavoratori a Progetto]]></category>

		<category><![CDATA[TU Sicurezza]]></category>

		<category><![CDATA[videoterminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcoplacci.postilla.it/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Il Decreto 81/08  ormai è storia, noto a tutti.  Si effettuano convegni sui suoi Titoli, si analizzano i contenuti, si interpretano i vari articoli.  Ormai tutti i rischi che tratta il Testo Unico sono stati oggetto di seminari e conferenze &#8230;. Tutti tranne uno: il Titolo VII - Attrezzature munite di Videoterminali. (!)
Eppure anche questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Decreto 81/08  ormai è storia, noto a tutti.  Si effettuano convegni sui suoi Titoli, si analizzano i contenuti, si interpretano i vari articoli.  Ormai tutti i rischi che tratta il Testo Unico sono stati oggetto di seminari e conferenze &#8230;. Tutti tranne uno: il <strong>Titolo VII - Attrezzature munite di Videoterminali</strong>. (!)</p>
<p>Eppure anche questo Titolo è Legge,  è Recepimento di Direttiva Europea, e fra l&#8217;altro anche questa parte era già contenuta nella 626 !!!! Ma allora perchè una dimenticanza così eclatante? Forse perchè gli addetti al computer solitamente sono impiegati &#8230; E si sa gli impiegati stanno bene &#8230; Non sono operai! Quindi non si devono lamentare e comunque non hanno certo problemi!!! (almeno non li hanno grossi come in produzione).</p>
<p>Ribadisco che è Legge, e che rimane &#8220;da parte&#8221;, sconosciuta, misconosciuta. <strong>Il Titolo VII è recepimento della Direttiva Europea,  270/90/CE</strong>, redatta in ambito Ergonomico, in cui troviamo tutte le indicazioni &#8220;tecniche&#8221; che devono essere ossevare per il benessere dell&#8217;utilizzazore del Videoterminale. Queste indicazioni sono proposte integralmente nell&#8217;Allegato XXXIV.</p>
<p>Vorrei però soffermarmi prevalentemente in una specifica analisi: quella dei primi tre articoli del Titolo VII: gli articoli 172, 173 e 174. Questo per dimostrare quanto è importante una visione integrata e multifattoriale di qualsiasi posto di Lavoro, anche se solamente definito per l&#8217;uso di un computer.</p>
<p>Innanzitutto nell&#8217;articolo 172 non troviamo più, tra le esclusioni, (vd. Dl.Lgs. 626/94 art. 50 lett. d) <strong><em>&#8220;i sistemi denominati &#8220;portatili&#8221; ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro&#8221;</em>.</strong> Questa esclusione è stata eliminata perchè, ovviamente, nei 14 anni trascorsi tra i due Decreti di portatili nei posti di lavoro ne sono sorti tantissimi. Ma cosa è stato fatto dopo la pubblicazione del Testo Unico? Quanti utilizzatori di portatili hanno visto integrare, come dice l&#8217;Allegato XXXIV, il loro sistema con <em><strong>&#8220;</strong><strong>una tastiera e un mouse esterno nonchè un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo</strong></em>&#8220;? Girando per uffici mi capita di vedere le scrivanie (in particolare dei quadri o dei dirigenti) con il portatile utilizzato sistematicamente, e per lungo tempo, tal quale, senza integrazioni. Gli utilizzatori, però, spesso si lamentano in silenzio, sottovoce,  che &#8220;dopo alcune ore di utilizzo effettivamente la tastiera risulta notevolemente scomoda&#8221; e alla sera mani e schiena mandano segnali preoccupanti!!</p>
<p>Nell&#8217;articolo 173 troviamo le definizioni di videoterminale, posto di lavoro e lavoratore. Il Videoterminale è uno schermo alfanumerico (amministrazione)  o grafico (progettazione) a prescindere dal tipo di visualizzazione, strettamente correlato al &#8220;Posto di Lavoro&#8221; che comprende numerosi accessori: <em>&#8220;la tastiera o il sistema di immissione dati, INCLUSO IL MOUSE (novità), il software di intefaccia, gli accessori, le apparecchiature connesse, il TELEFONO, il modem,la stampante, il supporto per documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonchè L&#8217;AMBIENTE DI LAVORO IMMEDIATAMENTE CIRCOSTANTE.&#8221; </em></p>
<p>L&#8217;analisi, la valutazione per l&#8217;utilizzo del Videoterminale, quindi, non può solamente soffermarsi alle indicazioni di questo Allegato, ma si deve estende all&#8217;Allegato IV  relativo agli ambienti di lavoro<em>.<br />
</em></p>
<p><strong>Come quindi possiamo dedurre l&#8217;analisi di una postazione con uso di videoterminali è più approfondita rispetto a quella solitamente ipotizzata del tipo &#8220;Il computer c&#8217;è? La tastiera e il mouse ci sono?&#8221; Ok, allora è tutto a posto, cosa vuoi che succeda?</strong></p>
<p>Il lavoratore  è definito come colui che <em>&#8220;utilizza un&#8217;attrezzatuta munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali&#8221;, </em>dedotte le interruzioni di legge.  Sono interessanti (:-) )  quelle schede che solitamente sono spedite tramite e-mail dall&#8217;RSPP, senza una propedeutica formazione e informazione (obbligatoria vd. art.177), inviate allo scopo di far autodeterminare al lavoratore le ore di utilizzo del Videoterminale, quasi considerandone la compilazione una &#8220;liberatoria&#8221; per i passi successivi. Ma i passi successivi sono vincolati alla durata di utilizzo del Videoterminale?</p>
<p>Avete letto l&#8217;articolo 174?</p>
<ol>
<li>&#8220;Il Datore di Lavoro all&#8217;atto della Valutazione delRischio di cui all&#8217;art.28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo a) ai rischio per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all&#8217;affaticamento fisico o metale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale&#8230;</li>
<li>il Datore di Lavoro adotta misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alla Valutazione di cui al comma 1 &#8230;..</li>
<li>il Datore di Lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all&#8217;articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all&#8217;Allegato XXXIV.</li>
</ol>
<p><strong>Leggendolo attentamente, possiamo affermare che da nessuna parte viene riportato che la Valutazione del posto di lavoro con uso di videoterminale è da effettuarsi SOLAMENTE  se il lavoratore lo utilizza per più di 20 ore (medie) settimanali. L&#8217;analisi deve essere effettuata su ogni postazione indipendentemente dal tempo di utilizzo. L&#8217;analisi, inoltre, fa parte dell&#8217;ambito ergonomico, e quindi non può prescindere dalle misure antropometriche dell&#8217;utilizzatore. In parole povere è una Valutazione &#8220;ad personam&#8221;.</strong></p>
<p>L&#8217;art. 173 ci spiega inoltre COME dobbiamo fare la valutazione e COSA dobbiamo analizzare: TUTTE le indicazioni dell&#8217;Allegato XXXIV che riassumiamo qui di seguito:</p>
<ul>
<li>Schermo;</li>
<li>Tastiera e dispositivi di puntamento;</li>
<li>Piano di Lavoro;</li>
<li>Sedile di Lavoro;</li>
<li>Computer portatili;</li>
<li>spazio;</li>
<li>Illuminazione;</li>
<li>Rumore;</li>
<li>Radiazioni;</li>
<li>Parametri microclimatici;</li>
<li>Interfaccia elaboratore/uomo.</li>
</ul>
<p>Solo dopo aver esaminato approfonditamente tutti questi elementi e averli confrontati con i Requisiti Minimi richiesti dall&#8217;Allegato, potremmo affermare di aver eseguito una &#8220;adeguata&#8221; Valutazione del Rischio da Videoterminali, pronti per poter proporre delle azioni di miglioramento seguento i dettami dell&#8217;articolo 174.</p>
<p>Un&#8217;ultima cosa: all&#8217;inizio dell&#8217;Allegato XXXIV viene affermato che gli stessi requisiti minimi si applicano sia a Lavoratori a Progetto che ai Collaboratori coordinati e continuativi &#8230;.. Neanche loro e le loro postazioni devono quindi scappare alla Valutazione!!!</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fmarcoplacci.postilla.it%2F2009%2F12%2F14%2Fun-rischio-dimenticato-i-videoterminali-e-i-loro-addetti%2F&amp;linkname=Un%20rischio%20dimenticato%3A%20i%20videoterminali%20e%20i%20loro%20addetti"><img src="http://marcoplacci.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcoplacci.postilla.it/2009/12/14/un-rischio-dimenticato-i-videoterminali-e-i-loro-addetti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Malattie Professionali, Valutazione del Rischio e presunzione Legale</title>
		<link>http://marcoplacci.postilla.it/2009/11/16/malattie-professionali-valutazione-del-rischio-e-presunzione-legale/</link>
		<comments>http://marcoplacci.postilla.it/2009/11/16/malattie-professionali-valutazione-del-rischio-e-presunzione-legale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Placci</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Igiene e sicurezza del lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[malattie professionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcoplacci.postilla.it/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto con interesse i tre post di Mauro Del Pup (I “rischi“ delle malattie professionali: parte 1; I “rischi“ delle malattie professionali: parte 2; I “rischi“ delle malattie professionali: parte 3) sui problemi che possono portare le Malattie Professionali in campo assicurativo e concordo con lui, in particolare per ciò che riguarda le perplessità relative alla gestione interna ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto con interesse i tre post di Mauro Del Pup (<a href="http://maurodelpup.postilla.it/2009/10/07/i-%e2%80%9crischi%e2%80%9c-delle-malattie-professionali-parte-1/" target="_blank">I “rischi“ delle malattie professionali: parte 1</a>; <a href="http://maurodelpup.postilla.it/2009/10/12/i-%e2%80%9crischi%e2%80%9c-delle-malattie-professionali-parte-2/" target="_blank">I “rischi“ delle malattie professionali: parte 2</a>; <a href="http://maurodelpup.postilla.it/2009/11/03/i-%e2%80%9crischi%e2%80%9c-delle-malattie-professionali-parte-3/" target="_blank">I “rischi“ delle malattie professionali: parte 3</a>) sui problemi che possono portare le Malattie Professionali in campo assicurativo e concordo con lui, in particolare per ciò che riguarda le perplessità relative alla gestione interna ad una azienda sia per quanto riguarda le polizze assicurative, che per la gestione delle Malattie Professionali stesse.</p>
<p>La visione di Mauro è  ovviamente correlata alla sua esperienza professionale. Vorrei affrontare con voi lo stesso tema, ma dal punto di vista della gestione del rischio.</p>
<p>Credo infatti che innanzitutto, la gestione delle malattie professionali in azienda debba essere preceduta, come tutte le attività che riguardano la sicurezza, da una corretta e adeguata Valutazione del Rischio. Solamente conoscendo lo &#8220;stato dell&#8217;arte&#8221; della propria Azienda ed in particolare la storia lavorativa e dell&#8217;esposizione dei lavoratori ai pericoli presenti, il Datore di Lavoro potrà definire un piano di azioni e di miglioramenti atti a prevenire non solo gli infortuni, ma anche le patologie lavoro correlate e contrastare le supposizioni legali di correlazione lavorativa.</p>
<p>L&#8217;evoluzione della giurisprudenza per quanto riguarda queste tematiche è stata tale che il Datore di Lavoro non può più permettersi di sottovalutarle e solamente lo stumento della Valutazione del Rischio può aiutarlo.</p>
<p>Facciamo un po&#8217; di storia.</p>
<p>Nel D.P.R. 1124 del 1965 che istituisce l&#8217;assicurazione obbligatoria mediante la nascita dell&#8217;INAIL, troviamo per la prima volta esplicitamente, nell&#8217;allegato 4 la Tabella delle Malattie  Professionali nell&#8217;industria e nell&#8217;allegato 5 la Tabella delle Malattie  Professionali nell&#8217;agricoltura.</p>
<p>In questo &#8220;Testo Unico delle disposizioni per l&#8217;assicurazione obbligatoria&#8221;, l&#8217;articolo 10 chiarisce che <em>-  &#8220;L&#8217;assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro&#8221; - </em>e questo paragrafo sembra risolvere tutti i problemi assicurativi di un eventuale infotunio o malattia professionale, ma purtroppo l&#8217;articolo prosegue con <em>- &#8220;Nonostante l&#8217;assicurazione predetta, permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l&#8217;infortunio è derivato.&#8221; -</em></p>
<p>Il Datore di Lavoro quindi, per potere essere certo di non aver bisogno di una ulteriore assicurazione che copra la sua responsabilità civile e  usufruire della sola Assisurazione dell&#8217;INAIL, non deve essere responsabile degli eventi (infortuni e malattie professionali) che accadono ai dipendenti della sua Azienda. Ciò significa che deve ottemperate integralmente alle Norme e Leggi sulla sicurezza e che gli eventi occorsi in azienda non possono essere conseguenza di eventuali non conformità Legali (sperando che basti!)</p>
<p>L&#8217;articolo successivo, l&#8217;11 definisce poi il famoso, controverso, diabolico &#8220;diritto di regresso&#8221; da parte dell&#8217;Istituto assicuratore verso le persone che sono state riconosciute civilmente responsabili. Esse dovranno rifondere l&#8217;Istituto<em> &#8220;delle somme pagate a titolo d&#8217;indennità e per le spese accessorie&#8221;. - &#8220;La sentenza che accerta la responsabilità civile a norma dell&#8217;articolo 10, è sufficente a costituire l&#8217;istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme pagate dall&#8217;istituto stesso.&#8221; </em></p>
<p>Ma chi deve denunciare una malattia professionale? Forse pochi sanno che non è solo il Medico Competente che deve denunciare una possibile malattia professionale, ma bensì (aricolo 139)<em> - &#8220;E&#8217; obbligatoria PER OGNI MEDICO, CHE NE RICONOSCA L&#8217;ESISTENZA, la denuncia delle malattie professionali (omissis..).&#8221; - </em>La violazione di questo comma è punita penalmente con con L&#8217;ARRESTO FINO A TRE MESI che salgono a quattro se il medico che non ha proceduto alla segnalazione è proprio il Medico Competente.</p>
<p>Il &#8220;Testo Unico per l&#8217;assicurazione obbligatoria&#8221; è stato modificato successivamente dal D.Lgs. n.38/2000. In questa nuova Norma, per ciò che concerne le malattie professionali, troviamo l&#8217;articolo 10 che costituisce la Commissione Scientifica per l&#8217;elaborazione e la revisione periodica delle tabelle degli Allegati 4 e 5 del T.U. citate precedentemente. Sempre in questo articolo però troviamo una precisazione (comma 4.): sono da considerare  malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle citate delle quali però il lavoratore dimostri l&#8217;origine professionale (cosa comunque notevolmente improba per qualsiasi lavoratore).</p>
<p>A conclusione della &#8220;storia&#8221; troviamo infine due Decreti Ministeriali che contengono l&#8217;aggiornamento delle &#8220;malattie tabelate e le lavorazioni conseguenti&#8221;. Il primo è del 27 aprile 2004, il secondo del 9 aprile 2008 è diventato famoso, proprio perchè introduce per tutte le patologie riportate la &#8220;presunzione legale di origine professionale&#8221;. Ma allora ci si è chiesto, (e se lo sono chiesti anche i tecnici della CONTARP nell&#8217;ultimo Seminario Nazionale tenutosi a fine settembre e Varese) è ancora necessario eseguire la Valutazione del Rischio, se la presunzione legale opera quando l&#8217;adibizione alle lavorazioni tabellate avviene in maniera almeno<em> non occasionale?</em></p>
<p>Credo che la risposta sia nella Circolare dell&#8217;INAIL del 24 luglio 2008 che riporta:</p>
<p><em>l&#8217;INAIL potrà superare la presunzione legale d&#8217;origine professionale della patologia denunciata solo ed esclusivamente dimostrando che: </em></p>
<p align="justify"><em>•  il lavoratore sia stato addetto in maniera sporadica o occasionale alla mansione o alla lavorazione tabellata, ove specificamente indicate; </em></p>
<p align="justify"><em>•  il lavoratore sia stato concretamente esposto all&#8217;agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente a cagionare la patologi; </em></p>
<p align="justify"><em>•  la malattia sia riconducibile ad altra causa di origine extralavorativa. </em></p>
<p align="justify">Quindi, solamente con una valutazione del rischio approfondita, che sia eseguita per mansione, con dovuti campionamenti o analisi metodologiche riconosciute e normate, e che addirittura possa contenere la storia lavorativa e di esposizione al rischio del lavoratore si riuscirà a contrastare una correlazione Legalmente determinata. Questo valorizza sicuramente il Documento di Valutazione del Rischio che ogni Azienda DEVE avere. Ma quanto costerà, in risorse umane ed economiche, un Documento che con i suoi contenuti sia in grado di rispondere alle richieste dell&#8217;INAL?</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fmarcoplacci.postilla.it%2F2009%2F11%2F16%2Fmalattie-professionali-valutazione-del-rischio-e-presunzione-legale%2F&amp;linkname=Malattie%20Professionali%2C%20Valutazione%20del%20Rischio%20e%20presunzione%20Legale"><img src="http://marcoplacci.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcoplacci.postilla.it/2009/11/16/malattie-professionali-valutazione-del-rischio-e-presunzione-legale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Movimentazione Manuale dei Carichi, cosa cambia?</title>
		<link>http://marcoplacci.postilla.it/2009/10/05/movimentazione-manuale-dei-carichi-cosa-cambia/</link>
		<comments>http://marcoplacci.postilla.it/2009/10/05/movimentazione-manuale-dei-carichi-cosa-cambia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Placci</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Igiene e sicurezza del lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[norme tecniche]]></category>

		<category><![CDATA[sovraccarico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcoplacci.postilla.it/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Durante un sopralluogo, mentre stavo raccogliendo dati per una Relazione tecnica sulla Movimentazione dei Carichi, si avvicina il capo reparto e mi chiede: - Ingegnere, allora quanto posso far &#8220;tirare su&#8221; ai mie ragazzi? - e continua - Quà comunque non ci sono problemi, tutti i sacchi sono a norma, vede? Pesano 25 Kg!
Beata 626, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante un sopralluogo, mentre stavo raccogliendo dati per una Relazione tecnica sulla Movimentazione dei Carichi, si avvicina il capo reparto e mi chiede: - Ingegnere, allora quanto posso far &#8220;tirare su&#8221; ai mie ragazzi? - e continua - Quà comunque non ci sono problemi, tutti i sacchi sono a norma, vede? Pesano 25 Kg!</p>
<p>Beata 626, l&#8217;unica cosa che è riuscita a far capire in tutto il testo del Titolo V e dell&#8217;Allegato VI,  è stata che il peso era da considerarsi limite se superava 30 Kg.</p>
<p>E pensare che quei 30 Kg ce li siamo inventati noi italiani, e non sono nè presenti esplicitamente nella Direttiva 90/269/CE, nè vi sono indicati implicitamente. Il nostro legislatore, però, si è sentito in dovere di dare delle indicazioni nell&#8217;allegato VI. Come elementi di riferimento per il rischio dorso-lombare, ad una traduzione corretta della frase<em> &#8220;il carico è troppo pesante&#8221; </em>ha voluto aggiungere, tra parentesi, 30 kg. Ricordate? da quel momento sono spariti i bei sacchi di cemento da 50 kg e sono comparse le confezioni da 25 kg.</p>
<p>Ma questo basta? Proviamo a vedere.</p>
<p>Anche se conl&#8217;introduzione del D.Lgs. 81/08 sembra che per la Movimentazione Manuale dei Carichi non sia cambiato nulla, se guardiamo approfonditamente i tre articoli del Titolo VI (167, 168, 169), alcuni punti chiave sono stati introdotti.</p>
<p><em><strong>Articolo 167 comma 2:</strong> Ai fini del presente Titolo, s’intendono: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli,<strong> comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari</strong>; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: <strong>patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.</strong></em></p>
<p>1. E&#8217; già una innovazione radicale, non parliamo più di patologie dorso-lombari, ma di patologie da sovraccarico biomeccanico. Entra in gioco tutto lo studio nel NIOSH americano per il rachide, ma anche dell&#8217;EPM di Milano per gli arti superiori. Il tutto è confermato con la lettera b) ove non si parla più solamente di lesioni a carico delle stutture osteomiotendinee &#8230;. a livello dorso-lombare, ma di patologie da sovraccarico biomenccanico di TUTTE le stutture e distretti che possono essere coinvolti.</p>
<p><em><strong>Articolo 168 comma 3: </strong>Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.</em></p>
<p>2. Abbiamo delle indicazioni chiare, per la valutazione del rischio occorre fare riferimento alle Norme Tecniche, e visto che ci sono e sono specifiche, il valutatore non può scegliere, deve usare quelle indicate.</p>
<p><em><strong>Allegato XXXIII: Premessa</strong> (non c&#8217;era nella 626) La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente ALLEGATO.</em></p>
<p>3. Ciò significa che per una corretta valutazione non possiamo considerare distintamente e separatamente gli elementi di riferimento, dobbiamo integrarli. Non è solo il peso che crea il rischio, è come viene spostato, è conseguenza dell&#8217;ambiente di lavoro, è da chi è spostato, il tutto visto globalmente.</p>
<p><em><strong>Allegato XXXIII: </strong><strong>Riferimenti a Norme Tecniche</strong> Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 168, comma 3.</em></p>
<p>4. E a questo punto non c&#8217;è più da discutere quando un testo di legge inserisce le Norme Tecniche di riferimento citando numero e sottoparti, non abbiamo più possibilità di scegliere. Il metodo NIOSH pubblicato nel 1994 e contenuto in queste norme, diventa ufficialmente la metodologia unica da utilizzare pe la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico per il rachide.</p>
<p>Una singolarità e  curiosità di queste norme, in particoalre della 11228 parte 1 (lifting). Quando si parla di distretti coinvolti con il sollevamento di carichi è citato chiaramente il disco intervertebrale (lo sapevamo), ma la norma precisa che il calcolo del peso raccomandato è valido per la popolazione adulta e sana, tenendo distinti gli adolescenti e i cosidetti &#8220;old labour&#8221;. Non so voi che state leggendo, ma io mi sono sentito invecchiare di colpo quando ho scoperto che &#8220;per norma&#8221; i lavoratori anziani (almeno per quanto riguarda il rachide, e per  la popolazione americana utilizzata per questi studi) sono quelli che hanno superatoi 45 anni!</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fmarcoplacci.postilla.it%2F2009%2F10%2F05%2Fmovimentazione-manuale-dei-carichi-cosa-cambia%2F&amp;linkname=Movimentazione%20Manuale%20dei%20Carichi%2C%20cosa%20cambia%3F"><img src="http://marcoplacci.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcoplacci.postilla.it/2009/10/05/movimentazione-manuale-dei-carichi-cosa-cambia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ergonomia conviene o dobbiamo farla perché obbligo?</title>
		<link>http://marcoplacci.postilla.it/2009/09/30/lergonomia-conviene-o-dobbiamo-farla-perche-obbligo/</link>
		<comments>http://marcoplacci.postilla.it/2009/09/30/lergonomia-conviene-o-dobbiamo-farla-perche-obbligo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Placci</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Igiene e sicurezza del lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>

		<category><![CDATA[obblighi del datore di lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcoplacci.postilla.it/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Prima di parlare di Ergonomia dovremmo almeno sapere cos&#8217;è. Se apriamo un qualsiasi testo su questo argomento nella prima pagina troviamo la traduzione di questa parola: dal greco Ergon significa lavoro e Nomos significa legge, da cui &#8220;La legge del Lavoro&#8221; o meglio, forse più corretta come interpretazione, &#8220;Le regole del Lavoro&#8221;. 
Da ciò risulta (risulterebbe) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima di parlare di Ergonomia dovremmo almeno sapere cos&#8217;è. Se apriamo un qualsiasi testo su questo argomento nella prima pagina troviamo la traduzione di questa parola: dal greco Ergon significa lavoro e Nomos significa legge, da cui &#8220;La legge del Lavoro&#8221; o meglio, forse più corretta come interpretazione, &#8220;Le regole del Lavoro&#8221;. </p>
<p>Da ciò risulta (risulterebbe) che non ci può essere lavoro senza Ergonomia, poiché l&#8217;attività lavorativa per risultare conveniente, vantaggiosa, remunerativa deve avere regole che definiscano la sua organizzazione, le modalità operative, le attrezzature neccessarie, i tempi di lavoro e altro ancora. (e queste se ci sono devono essere rispettare). </p>
<p>L&#8217;Ergonomia non è una scienza o, peggio come dice qualcuno una nuova scienza, ma una antica metodologia applicata di Valutazione (con la V maiuscola), progettazione preventiva e miglioramento del Lavoro che considera l&#8217;uomo al centro del sistema (sistema antropocentrico). Questa metodologia è nota fin dagli albori dei tempi, magari applicata senza sapere che era &#8220;ergonomia&#8221;. Pensiamo agli attrezzi dell&#8217;uomo preistorico: inventati come prolungamento della sua mano per semplificare le sue attività: la clava per combattere o per difendersi, una lancia per riuscire a cacciare più facilmente, un&#8217;ascia per lavorare più agevolmente il legno &#8230; </p>
<p>Ma se torniamo ai giorni nostri, notiamo che nelle fabbriche i più grandi ergonomi sono (forse bisognerebbe dire erano), gli Analisti e i Metodisti che per ottimizzare il lavoro manuale di linea studiano, inventano, modificano attrezzature linee e posti di lavoro unitamente all&#8217;ingegneria di processo. Fino a qualche tempo fa i componenti dell&#8217;Ufficio Tempi e Metodi sapevano perfettamente che il loro lavoro non consisteva solamente nel cronometrare le fasi di lavoro, valutare e accelerare il passo degli operatori e livellare perfettamente tutte le operazioni. La loro attività si sviluppava a 360° comprendendo la realizzazione di tavoli, banchi e attrezzi adeguati per rendere confortevole (e comunque più efficiente, non dimentichiamolo) il lavoro dell&#8217;operatore di linea. E oggi ? </p>
<p>Oggi troviamo che l&#8217;ergonomia rientra tra gli obblighi del datore di lavoro, chiari ed imprescindibili, concentrati negli articoli del D.Lgs 81/08. L&#8217;Ergonomia è citata all&#8217;articolo 15 nelle<strong><em> - Misure generali di tutela</em></strong></p>
<p>1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: .. (omissis.)</p>
<p><em>a), b). c),</em> (omissis.) <em></em></p>
<p><em>d) </em>il rispetto dei principi ergonomici nell&#8217;organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; &#8230; </p>
<p>Da sottolineare che questo paragrafo all&#8217;art. 3 del D.Lgs 626 del 1994 era posto alla lettera f). L&#8217;ergonomia è salita nella scala gerarchica della Giurisprudenza. </p>
<p>Ma allora, l&#8217;Ergonomia dobbiamo applicarla perché conveniente o per un mero rispetto della Legge? Questo è l&#8217;annoso quesito, che però potrebbe avere una risposta esauriente se i controller dei nostri stabilimenti ci sapessero quantificare i costi della NON sicurezza e della NON ergonomia. Quanto costa all&#8217;azienda un infortunio generato dal sollevamento non corretto di una scatola in magazzino? Quanto costa una patologia conclamata agli arti superiori generate da un&#8217;attività svolta in maniera non consona o con attrezzature inadeguate? Quanto costa la gestione di un lavoratore con una patologia professionale, il suo assenteismo, la sua ricollocazione al lavoro?</p>
<p>Da stime, comunque approfondite, del Coordinamento SPP di Electrolux Italia un lavoratore con una Patologia Professionale Muscoloscheletrica riconosciuta dall&#8217;INAIL, può costare all&#8217;azienda, per gestione, assenteismo, possibile rivalsa dell&#8217;INAIL, dai 25.000 ai 35.000 Euro.</p>
<p>Forse conviene investirli prima che spenderli dopo &#8230;.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fmarcoplacci.postilla.it%2F2009%2F09%2F30%2Flergonomia-conviene-o-dobbiamo-farla-perche-obbligo%2F&amp;linkname=L%26%238217%3Bergonomia%20conviene%20o%20dobbiamo%20farla%20perch%C3%A9%20obbligo%3F"><img src="http://marcoplacci.postilla.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcoplacci.postilla.it/2009/09/30/lergonomia-conviene-o-dobbiamo-farla-perche-obbligo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
